DIVIETO DI FUMO
Agli Studenti
Ai Genitori per il tramite degli Studenti
Ai Responsabili di Sede
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’Albo pretorio informatico
Agli Atti – SEDE
Oggetto: Divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104.
Ai sensi dell’art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n.104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università' e ricerca”, pubblicato sulla GU n.214 del 12- 9-2013, si ricorda che
il divieto di fumo è assoluto ed esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.
E', inoltre, vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, ossia il pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00. In caso di recidiva la misura minima della sanzione sarà pari a 55 €. Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.
I Fiduciari delle Sedi Associate, i docenti ed il personale ausiliario dislocato ai piani degli edifici scolastici sono incaricati di effettuare la vigilanza affinché il divieto sia rispettato da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, utilizzano i locali e le pertinenze della scuola, ed hanno facoltà di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle, secondo il modello allegato alla presente circolare. Esso sarà stilato in duplice copia, alla presenza del trasgressore, il quale sarà informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale, e riceverà una copia del verbale stesso, mentre gli verranno fatte firmare le altre due copie, che saranno consegnate all’ufficio di segreteria.
Nel caso il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale o prenderne copia, si procede comunque alla stesura del verbale, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti.
Il pagamento delle sanzioni amministrative dovrà essere effettuato:
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) edil
codice ufficio;
- direttamente presso la tesoreria provinciale competente perterritorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di cono corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto difumo).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede centrale di Siniscola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, saranno a loro volta sanzionati.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, oltre alla sanzione pari al doppio della minima prevista, possono in aggiunta alle sanzioni pecuniarie essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Si invitano docenti e alunni al rispetto dell’osservanza delle norme vigenti e alla massima collaborazione, al fine di garantire la legalità dei comportamenti e la piena tutela della salute, mantenendo un corretto clima relazionale.
Il Dirigente Scolastico
prof. Armando Izzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)
P.S In allegato il verbale di accertamento amministrativo, le sanzioni previste dalla normativa vigente ed il verbale di notifica.


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